La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, con la quale, ad integrazione delle note n. 1357 del 31 luglio 2024 e n. 6774 del 17 settembre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa”, previsto dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
In assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell’arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento, il provvedimento dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo in quanto l’adozione della diffida amministrativa è infatti finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
Dal perfezionamento della relativa notificazione decorre il termine di 20 giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo.
Ai fini della certezza del perfezionamento di questo adempimento procedurale, la notificazione del verbale di diffida amministrativa dovrà avvenire mediante l’utilizzo della procedura di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla Legge n. 890/1982 in alternativa, ovviamente, alla notifica a mezzo di funzionario dell’Amministrazione, escludendo, quindi, la trasmissione tramite posta con raccomandata ordinaria.