Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, la Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro INL ha fornito l’elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa relative al c.d. “Decreto controlli imprese” (D.Lgs. n. 103/2024).
In premessa, l’INL ricorda che la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e non potrà essere applicata qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.