Dal 20 luglio 2023 è entrata in vigore la UNI/PdR 149, la prassi di riferimento sulla formazione sincrona in videoconferenza rivolta ai soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Giova annotare che le prassi di riferimento, adottate da UNI e pertanto valide nell’ambito nazionale, fanno parte dei “prodotti della normazione europea”, previsti dal Regolamento UE n.1025/2012 e costituiscono documenti che apportano delle prescrizioni tecniche, che tuttavia vengono elaborate sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI e rese disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, per poi essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure ritirate.
Orbene, durante il lungo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 la videoconferenza sincrona (VCS) è andata affermandosi come diffusa se non esclusiva modalità di erogazione della formazione anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro , con l’obiettivo di ottemperare agli obblighi formativi previsti dalla legislazione e assicurando la necessaria continuità di tale formazione, in particolare nei percorsi di aggiornamento obbligatori.
Tuttavia l’utilizzo della VCS nella formazione obbligatoria in materia di SSL è avvenuta però in un sostanziale contesto di deficit legislativo per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità operative e la definizione di requisiti organizzativi e gestionali.
Infatti i vigenti Accordi Stato Regioni che regolamentano la formazione in materia di SSL , attuativi di quanto previsto dal TUS (d.lgs. 81/08 e s.m.i.), non includono la VCS tra le possibili modalità di erogazione. Ciò ha determinato l’adozione, da parte dei soggetti formatori abilitati, di una pluralità di approcci metodologici e tecnici disomogenei e non sempre idonei a garantire la necessaria qualità ed efficacia che la formazione su SSL necessita.
Il vuoto legislativo è stato parzialmente riempito colmato da tre interventi del legislatore che prevedono la revisione e modifica degli Accordi Stato Regioni in materia di formazione su SSL e la equiparazione della formazione in VCS a quella in presenza, delineando un nuovo quadro di riferimento legislativo più razionale e omogeneo.
Il primo intervento è costituito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, la quale prevede che
“… la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Tale intervento viene impreziosito con un secondo intervento, vale a dire la lettera b-bis introdotta dalla novella di cui alla l. La legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (quello del primo maggio a Palazzo Chigi) che prevede il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione…. sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Il terzo intervento del legislatore è rappresentato dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 che statuisce, all’art. 9 bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro): “Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.
Quest’ultimo intervento ha, di fatto, equiparato la formazione erogata in modalità VCS a quella in presenza riconoscendone la potenzialità e la sovrapponibilità, in termini di efficacia e qualità formativa.
La PdR propone un approccio strutturato per processi, secondo il metodo gestionale suggerito dal ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, Plan–Do–Check–Act), volto ad assicurare la qualità delle singole fasi di produzione della formazione erogata in Vcs.
Il documento è formulato, inoltre, in coerenza concettuale e metodologica con i principi riportati nella raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2009, relativa all’istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (Eqavet), nonché nel rispetto dei principi di protezione nel trattamento dei dati.
Nel gruppo di lavoro che ha redatto la PdR ha fatto parte l’avv. Lorenzo Fantini, presidente del CTS di Assidal.
avv. Nunzio Leone, componente del CTS Assidal