In G.U. n. 126 del 31 maggio 2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023, n. 59 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che disciplina il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) e’ gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il regolamento disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita’ definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), le modalita’ di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalita’ di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

Il RENTRI e’ articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attivita’ inerenti alla gestione dei rifiuti.
b) una sezione Tracciabilita’, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti del registro cronologico di carico e scarico, del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i seguenti soggetti:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita’ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRIe’ assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di uncontributo annuale e di un diritto di segreteria (clicca qui)

Dalla data di entrata in vigore ( 15/06/2023) , l’iscrizione al RENTRI e’ effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di cinquanta
dipendenti
, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti delegati come associazioni imprenditoriali rappresentative sul  piano  nazionale  o societa’ di servizi di diretta emanazione  delle  stesse,  ovvero  il gestore del servizio  di  raccolta  o  del  circuito  organizzato  di raccolta
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu’ di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati.

Il numero dei dipendenti e’ calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ stata effettuata l’annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non e’ dovuta.
I soggetti delegati trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui e’ stata effettuata l’annotazione.

  1. La Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o piu’ decreti direttoriali che verranno pubblicati sul sito del RENTRI:
    a) le modalita’ operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonche’ il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute
    nel regolamento (UE) 2016/679;
    b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE)
    2016/679, contenente, tra l’altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalita’ perseguite, le operazioni da svolgere, l’individuazione del titolare
    del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
    c) i requisiti informatici per garantire l’interoperabilita’ del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
    e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
    f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.