L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n.694 del 24/01/2024 in merito alle problematiche riguardanti l’obbligatorietà della certificazione dei contratti di lavoro per il personale impiegato in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

L’art. 2 comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 177/2011 prevede per imprese e lavoratori autonomi, come requisito obbligatorio, la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro (impiegata nella attività specifica), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs n. 276/03. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”.

Così, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga secondo un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore, nonostante siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto.

L’intento del legislatore non era quello di rendere obbligatoria la certificazione dei contratti di lavoro in tutte le ipotesi di esternalizzazione dell’attività produttiva, altrimenti sarebbe stato previsto in maniera esplicita. Infatti l’articolo sopra citato definisce i requisiti che devono avere i lavoratori addetti alle lavorazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento e non si rivolge ai rapporti intercorrenti tra il committente e l’appaltatore.

Inoltre, viene chiarito che l’individuazione dell’organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui è svolta l’attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c’è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.
Infine l’attività istruttoria della Commissione di certificazione non può limitarsi a verificare la mera sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese, dell’applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente in relazione alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale.