L’INL, con nota n. 9326 del 9 dicembre 2024, fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, così come disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

OPERATIVITA’ NEI CANTIERI

A partire dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Nella prima fase, dal 1° ottobre al 31 ottobre, è stato possibile inviare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva all’INL concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs 81/08, mentre dal 1° novembre possono operare nei cantieri temporanei e mobili esclusivamente le imprese e i lavoratori autonomi che hanno presentato istanza sul Portale dell’INL (clicca qui).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 132/2024, possono essere elevati fino a 100 (clicca qui).

Nell’art.27 è contenuta, altresì, un’eccezione al possesso della patente dotata di almeno 15 crediti.
Infatti, il comma 10 prevede che “quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto viene permesso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008″.
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, per tale casistica occorre verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
L’eccezione contenuta al comma 10 non risulta evidentemente applicabile per coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato dell’INL.

VERIFICHE DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

Occorre distinguere tre diverse ipotesi:

a) assenza della patente ab origine o attestazione SOA
Qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o attestazione SOA sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91, soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

b) affidamento dei lavori a soggetto in possesso di patente ma con punteggio inferiore ai 15 crediti
Sanzione analoga al punto a)

c) sospensione, revoca e patente inferiore a 15 crediti
La sanzione, prevista nei primi due punti, non troverà applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15.

Dato che l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 e che l’art. 90 contestualizza le verifiche del committente e del responsabile dei lavori al momento dell’affidamento dei lavori, l’INL ritiene che la sanzione di cui all’art. 157 sia applicabile unicamente nei confronti di lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024.
Inoltre, considerato il tenore dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis) che stabilisce in capo al committente o al responsabile dei lavori la verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto”, la sanzione trova applicazione indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che operano nel cantiere alle quali non sia stato verificato il possesso del titolo.

SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI

Il comma 11 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad €6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell’esatto importo sanzionatorio, deve riferirsi al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi.
A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad €6.000.
Si ricorda che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
Una volta individuato il valore di riferimento tra il 10 per cento del valore dei lavori ovvero, se tale importo risulti inferiore o non noto, la soglia minima di € 6.000, la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l’art. 16 della L. n. 689/1981 e sarà l’Ispettorato del lavoro, nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l’illecito, ad emanare la relativa ordinanza-ingiunzione.
A tal proposito va altresì evidenziato che, in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008.

PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO E ALLONTANAMENTO DAL CANTIERE

Il comma 11 prevede, inoltre, l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di 6 mesi.
Al riguardo, come già rappresentato nella circ. n. 4/2024, andranno notiziati l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo.
Inoltre, tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.