La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 6 del 24 ottobre 2024 in merito alla periodicità vigente dell’aggiornamento del preposto.
Il quesito è stato esposto chiedendo quale sia l’opzione corretta tra le seguenti formulazioni:
- (PRIMA OPZIONE): Nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni e come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 d.lgs. n.81/2008, la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto debba essere già considerata anticipata a 2 anni (viste le modifiche introdotte dalla Legge n. 215/21)
- (SECONDA OPZIONE): Dato che non è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione, resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.
PREMESSA
La Commissione, oltre a citare l’Accordo Stato – Regioni del 2011, richiama l’art.37 del D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” e principalmente la Circolare INL n. 1/2022:
– comma 2 “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione…”
– comma 7 “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” ed al successivo comma 7-ter sancisce che “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
– Circolare INL n. 1/2022 – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
“La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L.
n. 146/2021“.
Inoltre, “gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
RISPOSTA
La Commissione ritiene che, sulla base della citata normativa, le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (SECONDA OPZIONE CORRETTA).