E’ stata avanzata un’istanza alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla designazione del RLS.
Sono state poste le seguenti domande:
1: “Il comma 2 (dell’art. 47) prevede che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive, come nel caso specifico della catena dei supermercati, è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma? Tenendo presente anche, che le unità produttive si trovano dislocate in due regioni diverse ed hanno tutte tra i trenta ed i cento dipendenti per ogni sede?”

2: “Nel caso in cui la stessa azienda “supermercato”, occupi tra i duecento ed i mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, e quindi il numero minimo degli RLS sia di tre, con quali criteri vengono individuati gli stessi, qualora nelle singole unità produttive si proceda alla loro nomina e venga quindi superato detto numero minimo? Nel caso specifico, l’azienda ha accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta comoda da parte dell’azienda”.

Premesse principali della Commissione:

L’art.2 al comma 1, lettera t definisce unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

L’articolo 47 comma 2 del D.Lgs 81/08 afferma che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
” e il successivo comma 5 precisa che:
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva
.

Inoltre, il medesimo articolo 47 al comma 7, prevede che “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”

Risposta della Commissione:

La normativa vigente stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati

Interpello-4-2023.pdf