La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad un quesito relativo all’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art. 37 comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
In relazione alle modifiche stabilite dalla legge n. 215/2021 sulle modalità efficaci di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi ed in attesa dell’approvazione di un nuovo Accordo Stato – Regioni relativo alla formazione, l’istante chiede se possano essere utilizzati questi strumenti innovativi per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
RISPOSTA COMMISSIONE
La Commissione ricorda che già l’Accordo del 21 dicembre 2011 nel punto 3 dell’Allegato A cercava di “favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti” e il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione di “progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”.
Con queste premesse e nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, si ritiene che l’uso di tali dispositivi debba essere ricondotto nell’ambito degli Accordi attualmente vigenti in materia; in particolare, si rinvia a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.
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