Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il quesito chiede se” è da ritenersi conforme all’Accordo Stato – Regioni del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis del citato Accordo, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35″.

Il punto 5-bis dell’Accordo Stato – Regioni n.221 del 21/12/2011 recita che “ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza”.

La Commissione, oltre a richiamare l’art.37 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e il predetto Accordo, pone l’attenzione sul punto 12 dell’Accordo Stato – Regioni n. 128 del 7/07/2016, rubricato Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico al punto 12.8 “Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” in cui viene stabilito che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
Inoltre, viene fatto riferimento alla “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione” dell’Accordo citato del 7 luglio 2016, contenuta nell’Allegato V (clicca qui)

Risposta della Commissione

Pur non considerando sufficienti gli elementi forniti con particolare riferimento alle modalità di erogazione della formazione e alla categoria del rischio, ritiene che, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, non si possa prescindere da quanto previsto dal punto 12.8 e dall’allegato V dell’Accordo stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Interpello n.2/2024