Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il quesito chiede di chiarire “se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia”.
Richiamando gli articoli (2 – 18 – 41) e sottolineando che la sorveglianza sanitaria prevede una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41 comma 2, lettera e-ter del d.lgs. n. 81/2008), la risposta della Commissione è basata su una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 27 marzo 2020, n. 7566 nella quale viene chiarito che “La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica”.
In conclusione la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.