Con la Nota n. 811 del 29 gennaio 2025, l’INL fornisce le prime indicazioni operative sull’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei (art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008), modificato dalla Legge n. 203/2024 entrata in vigore il 12 gennaio 2025.

Le modifiche stabiliscono che, previa comunicazione all’INL territorialmente competente, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione, prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008, può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione.
Questa deve essere redatta da parte del datore di lavoro in carta semplice o compilando il modulo INL (clicca qui) e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.
Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale concernente:

  • Agibilità e conformità dei locali agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
  • Rispetto delle norme di sicurezza inerenti i requisiti di illuminazione, le condizioni di salubrità dell’aria, dei sistemi di aerazione dei locali e microclima idonei al tipo di lavorazione
  • Conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);

DIVIETI

Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):

  • verniciatura
  • processi di saldatura
  • uso di minerali a spruzzo
  • uso di solventi e collanti non ad acqua
  • ricarica di batterie
  • lavorazione di materie plastiche a caldo
  • officine con prova motori
  • falegnamerie
  • tinto-lavanderie
  • sviluppo e stampa
  • tipografia

GAS RADON

Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020, il quale prevede che “nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d)”;
Inoltre, al comma 6, il d.lgs. n. 101/2020 stabilisce che “l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Infine, si ricorda che la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).

MODIFICHE AI LOCALI AUTORIZZATI E VOLTURE

La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.
Anche in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi 30 giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.
In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa

LOCALI CON “PARTICOLARI ESIGENZE TECNICHE

La nuova disciplina, che prevede la comunicazione, si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dal 12 gennaio 2025 debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

ISTANZA PRESENTATE ALLE ASL PRIMA DELLA MODIFICA

Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta medesima, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.
Tale impostazione è confermata da una sentenza della Suprema Corte di cassazione a sez. unite (n. 29459 del 13 novembre 2019) che interviene sulla questione afferente agli effetti dello jus superveniens sul procedimento amministrativo.

Nota n. 811 del 29 gennaio 2025