Sta facendo discutere, all’interno delle società che svolgono professionalmente il compito di formatori in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sentenza della Sez. 5 della Cassazione Penale del 25 luglio 2023, la n. 32261 che è stata massimata come “Falso attestato di partecipazione ai corsi di formazione”
La suprema Corte era stata chiamata a pronunciarsi nel giudizio di legittimità da un ricorso avverso la sentenza del 30 settembre del 2022 della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la decisione del Tribunale di Aosta con cui, all’ esito di un giudizio ordinario, un datore di lavoro era stato ritenuto responsabile del delitto di cui, in concorso col docente, aveva commesso il reato di cui all’ art. 483 c.p (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
Nel caso specifico, il datore di lavoro aveva falsamente attestato la partecipazione ai corsi di formazione presso la società di cui era titolare di alcuni suoi dipendenti.
Alcuni testimoni , nel giudizio di merito, erano stati dichiarati inattendibili, in quanto la società aveva dei contenziosi con essi e non era stata concessa la perizia grafologica sulle firme dei partecipanti ai corsi e l’audizione di un teste ritenuto decisivo.
Né è stato assicurato risalto e valorizzata la richiesta di far partecipare quale teste il docente, in quanto era divenuto inoppugnabile il decreto di condanna emesso nei confronti del docente incaricato di tenere i corsi; il docente, sosteneva la difesa, era l’unica persona incaricata di compilare i registri attestanti la partecipazione ai corsi di formazione.
Quindi questa sentenza offre l’occasione di riflettere e tenere nella doverosa rilevanza la formazione, che non può essere soltanto un “attestatificio”, suscettibile di dar vita a procedimenti penali sulla loro effettiva validità o addirittura della loro esistenza nella realtà.
In Assidal abbiamo ben presente e sviluppiamo coerentemente il sistema di controllo e verifica delle attività svolte dalle SFA nostre associate (Noi ad Atene facciamo così verrebbe di dire, mutuando il discorso di Pericle agli Ateniesi del 431 a.C.)
È legittimo auspicare che l’atteso nuovo accordo in tema di formazione (ricordiamo che il comma 2 dell’art. 37 del TUS, come novellato dalla l.215/21 di conversione del d.l146/21, prevedeva la data del 30 giugno del 2022 per la sua adozione da parte della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni) preveda modalità certe ed adeguate sui controlli delle società che erogano percorsi formativi normati e ope legis?
Avv. Nunzio Leone