Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio la legge n. 85/23 (conversione del cd. “Decreto Lavoro”).
Ecco le novità approvate e gli emendamenti confermati:

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

All’articolo 14 “Modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” vengono confermate le seguenti modifiche apportate nel cd. “Decreto Lavoro”:
– Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati alla nomina del medico competente in materia di sicurezza dei lavoratori qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
– Ai lavoratori autonomi e ai componenti dell’impresa familiare è esteso l’obbligo di utilizzo di idonee opere provvisionali in conformità alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
– Con riferimento al monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e ai controlli nei confronti dei soggetti formatori, l’ambito di un accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro che deve essere concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
– Intervento di coordinamento letterale in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente su alcune attrezzature di lavoro.
– Integrazione della disciplina sugli obblighi a carico del noleggiatore o del concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: acquisizione di una dichiarazione autocertificativa che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
– Introduzione dell’obbligo di formazione e di addestramento specifico per il datore di lavoro che faccia direttamente uso di attrezzature ai sensi dell’articolo 71, comma 7 e la relativa sanzione.

Sono state aggiunti o riformulati i seguenti articoli:
– La disciplina sulla valutazione dei rischi strutturali degli edifici delle istituzioni scolastiche e sull’individuazione delle misure necessarie a prevenirli: è inserito il seguente comma 3.3: “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili”
– Riformulata la disciplina degli obblighi del medico competente, inserendo norme inerenti alla cartella sanitaria e di rischio rilasciata al lavoratore al momento di risoluzione del precedente rapporto
di lavoro e all’esigenza di sostituzione provvisoria del medesimo medico.
“In occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita’, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento”
– Introduzione della laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, il cui possesso congiunto con l’attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni, nell’elenco dei titoli di studio che soddisfano il requisito professionale del coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSP – CSE).

Alternanza scuola-lavoro

Viene stabilito il principio per cui la progettazione dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento) deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.
A tal proposito è demandato a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito l’individuazione delle modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei PCTO.
Viene introdotta la figura del docente coordinatore della progettazione del percorso che segua gli studenti “on the job”.
Prevista l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO tra il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell’istruzione e del merito, ridenominata Piattaforma per i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento
e l’introduzione di una specifica sezione nel DVR, compilata da parte dell’azienda ospitante, in cui verranno indicate le procedure per l’ingresso e le attività da far svolgere agli studenti in azienda.
Infine, viene confermato un Fondo per indennizzare i decessi nei percorsi “on the job” e incrementato Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per l’anno 2023 di 5 milioni di euro.

Tutele Inail estese agli studenti e professori


Viene prevista, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno  accademico 2023-2024, un’estensione della tutela assicurativa INAIL agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della  formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nello svolgimento  delle  attivita’ di insegnamento-apprendimento.
Per gli studenti la copertura scatta per tutti gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali e loro pertinenze, o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione (ad esempio le gite scolastiche), con esclusione degli infortuni in itinere.
Le relazioni tecniche allegate al disegno di legge di conversione osservano che l’estensione fornisce la base giuridica esplicita per l’applicazione della tutela contro gli infortuni in itinere ai docenti, la quale è stata riconosciuta finora in favore di insegnanti e istruttori solo sulla base di alcune sentenze. La tutela contro i suddetti infortuni in itinere resta invece esclusa per gli studenti e allievi poichè in conformità alla norma generale la definizione di “infortunio in itinere” fa riferimento esclusivo agli spostamenti da o verso un “luogo di lavoro”.

Sicurezza sul lavoro, più condivisione dei dati

Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare, di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl).
Per il Corpo della Guardia di finanza, secondo la riformulazione approvata dal Senato, viene prevista che la citata condivisione sia assicurata con apposita convenzione, stipulata dal medesimo Corpo con l’INL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.