L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 relativa alla nuova disciplina del lavoro sportivo.
A decorrere dal 1° luglio 2023, sono entrate in vigore quasi tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2021 e l’INL ha fornito le prime indicazioni al proprio personale ispettivo.
Lavoratori sportivi – art.25
Il lavoratore sportivo è “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo oppure ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Per tutti i soggetti indicati viene previsto che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.
Lavoro subordinato sportivo – art.26
Il lavoro subordinato sportivo prevede, in ragione della sua specialità, delle deroghe che interessano la generalità dei rapporti di lavoro subordinato (es. accertamenti sanitari, tutela del lavoratore in materia di licenziamento ecc.).
Inoltre, il contratto di lavoro subordinato può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è in ogni caso ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra previo consenso del lavoratore.
Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici – art.27
L’art. 38 definisce il lavoro sportivo nei settori professionistici come “l’area composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche…”.
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
L’INL sottolinea che è una presunzione relativa in quanto il lavoro sportivo costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo
– lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.
A titolo esemplificativo, qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni l’anno, il requisito potrà ritenersi soddisfatto.
Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive,
Il contratto deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici, per l’approvazione, che costituisce condizione di efficacia del contratto e che pertanto costituisce elemento necessario e temporalmente antecedente all’avvio della prestazione lavorativa.
Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.
Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – art.28
Sempre l’art. 38 definisce il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo come “l’area composta dalle associazioni e dalle società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”.
Nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
– la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; al superamento di tale impegno orario resta dunque in capo alle parti dimostrare l’insussistenza degli indici relativi alla natura subordinata del rapporto;
– le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Al soggetto destinatario delle prestazioni sportive spetta l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere ottemperato, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite comunicazione al centro per l’impiego.
Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 4 settembre, si ritiene che l’obbligo in questione può essere assolto entro il 30 ottobre p.v.
Il mancato adempimento comporta l’irrogazione della sanzione prevista per l’omessa comunicazione al centro per l’impiego (sanzione amministrativa da € 100 a € 500).
Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di € 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Un ulteriore adempimento riguarda l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro da effettuare in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche ( da attuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023).
Viene precisato, infine, che l’obbligo di comunicare i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l’impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo.
Prestazioni sportive dei volontari – art. 29
Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza purché non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Tali prestazioni sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.
Lavoro sportivo e apprendistato
Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.
In relazione all’apprendistato, il limite di età minimo è fissato a 14 anni e diversamente da quanto prevede la disciplina generale di tale tipologia contrattuale contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente.
Infine, per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni già previsto dall’art. 1, comma 154, della L. n. 234/2021.
Sicurezza dei lavoratori sportivi – art.33
Ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.
L’idoneità alla mansione, ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.
Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 € si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.
Inoltre, in mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Pertanto, ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano inoltre le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, le tutele previste dalla NASPI.
I datori di lavoro, invece, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e c.d. ticket di licenziamento.
Assicurazione contro gli infortuni – art.34
I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1124/1965, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo ed è inoltre demandata ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.
Per gli sportivi dilettanti di cui all’art. 51 della L. n. 289/2002 (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva), che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso i terzi.
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non rientrano viceversa tra i soggetti in questione coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Ai rapporti di collaborazione in questione si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 38/2000, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I collaboratori hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale.