L’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia ha formulato un parere riguardante i requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello nei confronti di uno studente minorenne impiegato come cuoco stagionale soltanto se iscritto in un istituto scolastico alberghiero.

Stipulando un contratto di apprendistato di primo livello, disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, lo studente svolge un percorso formativo “duale”, realizzato in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”, mirato al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, contenuti nel D.I. 12 ottobre 2015, prevedono che “l‘istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire…”.
Deve essere presente, pertanto, una correlazione tra standard formativi e standard professionali al fine di consentire all’istituzione formativa di provenienza dello studente di certificare le competenze acquisite dall’apprendista.

A tal proposito, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini ha richiesto un chiarimento circa la DGR n. 496/2023 della Regione Emilia-Romagna in cui viene stabilito che possono essere assunti con tale tipologia di contratto “i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che sono iscritti ad un percorso di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione”.
Dalla formulazione citata non si evince una preclusione per l’accesso al contratto di apprendistato stagionale esclusivamente da parte di uno specifico percorso di istruzione.
Però, nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla citata circolare n. 12/2022, interpretativa dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.I. 12 ottobre 2015, il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è tenuto a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”.
In conclusione, a parere della Direzione interregionale, pur non ravvisando dalla delibera regionale un nesso specifico tra percorso di istruzione e attività lavorativa, il datore di lavoro e l’istituzione formativa non possono prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente ai sensi dell’art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.

Nota INL n. 1369 del 7-08-2023