Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 gennaio 2025, ha approvato il “Disegno di Legge Annuale sulle Piccole e Medie Imprese” previsto dall’art. 18 della Legge 11 novembre 2011, n. 180. Tra le novità più rilevanti, il testo introduce modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Prevede, infatti, che l’Inail elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, coerenti con le ridotte dimensioni delle Pmi e che ne rafforzino i livelli di sicurezza aggiungendo all’art. 30, dopo il comma 5 bis, il seguente 5 ter:

In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza alle imprese di dimensioni minori, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008:

a) elabora, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali;

b) supporta le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L’INAIL adotta le misure di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Prevede, poi, che all’articolo 3, dopo il comma 7, sia aggiunto il seguente:

7 bis) Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”. In caso di omissione dell’obbligo informativo, il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Il Ddl dispone, infine, che la formazione e l’addestramento ai sensi dell’art. 37 venga così modificato ed integrato.

a. All’articolo 37, comma 4 dopo la lettera b) sia aggiunto il seguente:

b-bis) durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”.

b. All’articolo 37, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente:

 “5 bis Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”.

“Accogliamo favorevolmente il Disegno di Legge, considerandolo un passo avanti per le piccole e medie imprese, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo semplificati – afferma il presidente di Assidal, Giuseppe Ciarcelluto – Anche sul fronte del lavoro agile, la semplificazione introdotta fornisce strumenti più chiari. Importanti le novità in materia di formazione: la possibilità per l’Rspp di effettuare interventi formativi direttamente sul luogo di lavoro, specie in risposta a comportamenti scorretti o anomalie, aumenterà i livelli di prevenzione e protezione, creando ambienti più sicuri per i lavoratori”.